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Enasarco: nuovo calcolo FIRR e contributi aggiornati per agenti di commercio

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25 Marzo 2026, di Anna Fabi – PMI.it

La Fondazione Enasarco ha aggiornato i minimali dei contributi obbligatori e i massimali provvigionali per agenti di commercio e imprese preponenti. I nuovi importi rivalutati si applicano alle provvigioni di competenza 2026. Chi emette fatture per provvigioni 2025 applica i parametri dell’anno precedente.

Dal 1° gennaio 2026, invece, è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo del FIRR introdotto dall’Accordo Economico Collettivo Commercio siglato il 4 giugno 2025: gli scaglioni provvigionali sono stati rivisti al rialzo per la prima volta dal 1989, con effetti sugli accantonamenti a favore degli agenti di commercio. Le nuove aliquote si applicano alle provvigioni maturate dal 2026 in poi ed il primo versamento con i nuovi parametri andrà effettuato entro il 31 marzo 2027.

Aliquote Enasarco 2025 e 2026

L’aliquota contributiva resta confermata al 17% delle provvigioni per entrambi gli anni, ripartita in parti uguali: 8,5% a carico dell’agente e 8,5% a carico del preponente. Questa misura è invariata dal 2020. Per gli agenti operanti in forma di società di capitali l’aliquota rimane al 4%, di cui il 3% a carico della mandante e l’1% a carico dell’agente.

Minimali contributivi e massimali provvigionali

Il minimale contributivo è l’importo minimo annuo di contributi da versare per ciascun rapporto di agenzia. Il massimale provvigionale è il tetto oltre il quale non sono dovuti ulteriori versamenti contributivi. Entrambi i valori vengono aggiornati ogni anno in base all’indice FOI. Chi nel 2026 emette fatture per provvigioni di competenza 2025 deve applicare i parametri dell’anno precedente.

Valori 2025 — da applicare alle provvigioni di competenza 2025:

Tipologia agente Minimale annuo
Monomandatario € 1.011 (€ 252,75/trimestre)
Plurimandatario € 507 (€ 126,75/trimestre)
Tipologia agente Massimale provvigionale annuo
Monomandatario € 45.085
Plurimandatario € 30.057

Valori 2026 — da applicare alle provvigioni di competenza 2026:

Tipologia agente Minimale annuo
Monomandatario € 1.026 (€ 256,50/trimestre)
Plurimandatario € 515 (€ 128,75/trimestre)
Tipologia agente Massimale provvigionale annuo
Monomandatario € 45.717 (contributo massimo € 7.771,89)
Plurimandatario € 30.478 (contributo massimo € 5.181,26)

Come si calcolano i contributi

I contributi previdenziali devono essere calcolati su tutte le somme dovute all’agente in relazione al rapporto di agenzia: provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione e indennità di mancato preavviso.

Il versamento è responsabilità dell’impresa preponente, che deve effettuare il pagamento anche per la quota a carico dell’agente. Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando viene effettivamente pagata o fatturata.

Preponente e agente possono concordare un diverso momento di maturazione, purché non oltre il momento in cui il cliente paga o avrebbe dovuto pagare il bene.I contributi Enasarco sono obbligatori ma rappresentano una forma di previdenza integrativa: non sono cumulabili con i versamenti alle gestioni INPS né con quelli alle casse dei professionisti.

Termini di versamento

Le imprese preponenti devono rispettare due distinte scadenze. Il FIRR si versa in un’unica soluzione annuale entro il 31 marzodi ogni anno, con riferimento alle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente. Chi utilizza l’addebito automatico tramite mandato SEPA deve confermare la distinta almeno cinque giorni lavorativi prima di quella data. I contributi previdenziali  si versano invece trimestralmente, entro il 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Le scadenze per il 2026 sono le seguenti:

  • 1° trimestre 2026: entro il 20 maggio 2026;
  • 2° trimestre 2026: entro il 20 agosto 2026;
  • 3° trimestre 2026: entro il 20 novembre 2026;
  • 4° trimestre 2026: entro il 20 febbraio 2027.

Fine del Pacchetto Giovani dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 non è più accessibile l’agevolazione prevista dall’art. 5-bis del Regolamento Enasarco, che negli anni 2021-2023 consentiva ai nuovi iscritti under 31 di beneficiare di aliquote ridotte per i primi tre anni.

La misura era a finestra chiusa e si è esaurita il 31 dicembre 2025: i nuovi rapporti avviati dal 2026 sono soggetti all’aliquota piena del 17% fin dall’inizio.