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Compensazione crediti fiscali e debiti INPS-INAIL: scampato lo stop

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5 Febbraio 2026, 10:57, di Teresa Barone

Il temuto blocco delle compensazioni tra crediti fiscali e debiti previdenziali o assicurativi inizialmente previsto dalla Manovra 2026, alla fine non è scattato. Nonostante le ipotesi iniziali di una stretta radicale, resta dunque possibile utilizzare ancora i crediti d’imposta per abbattere gli oneri INPS e INAIL nel modello F24.

La conferma arriva dopo un lungo dibattito normativo, che ha visto prevalere la necessità di garantire liquidità alle aziende, mantenendo uno strumento essenziale per la compensazione orizzontale dei debiti verso la Pubblica Amministrazione.

Perché la compensazione INPS e INAIL resta attiva

Il rischio di uno stop totale era legato alla necessità di un maggiore controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare abusi sui crediti inesistenti. Tuttavia, la soluzione adottata non è stata il blocco della procedura, bensì un rafforzamento dei controlli telematici.

Le imprese possono quindi continuare a compensare i propri debiti previdenziali (contributi dipendenti, contributi artigiani e commercianti) e assicurativi (premi INAIL) utilizzando i crediti IVA, IRPEF, IRES o i crediti d’imposta legati agli incentivi per la digitalizzazione. Ammessi anche nel caso dei rimborsi da 730 ai dipendenti di aziende con debiti a ruolo (ma solo per il recupero degli anticipi sui conguagli d’imposta).

Le condizioni per compensare in sicurezza

Sebbene lo stop generale sia stato evitato, l’utilizzo del modello F24 per le compensazioni orizzontali richiede il rispetto di alcuni paletti fondamentali per non incorrere in sanzioni:

  • obbligo di invio telematico, ogni F24 che contenga compensazioni (anche parziali) deve essere inviato esclusivamente tramite i canali Entratel o Fisconline;
  • certificazione del credito, per importi superiori a determinate soglie, resta necessario il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito;
  • assenza di debiti scaduti, la facoltà di compensare è subordinata all’assenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro e di debiti complessivi superiori a 50.000 euro (anche non definitivi), con le eccezioni di cui sopra (recupero rimborsi da 730 anticipati ai dipendenti).

Cosa è cambiato  rispetto alle previsioni iniziali

Rispetto alla prima versione della Manovra (all’articolo 26 del testo bollinato) – che prevedeva dal 1° luglio 2026 la separazione netta tra i flussi fiscali e quelli contributivi, con il divieto assoluto di compensare i debiti per contributi previdenziali (INPS) e premi assicurativi (INAIL) con i crediti d’imposta agevolativi (come i bonus edilizi o i crediti Transizione 4.0/5.0) –  è stato stralciato dal testo finale il “comma incriminato”.

La pressione delle associazioni di categoria e dei professionisti (come il CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri) ha portato il Governo a fare marcia indietro per non “soffocare” la liquidità delle imprese, che si sarebbero trovate a dover pagare i contributi per cassa pur avendo migliaia di euro di crediti nel cassetto fiscale. E’ rimasto invece confermato il divieto per banche e compagnie assicurative.

Per le PMI e altre attività produttive il sistema attuale mantiene dunque l’unitarietà del modello F24. Questo significa che le aziende non devono versare integralmente i contributi per poi attendere il rimborso dei crediti.

Debito d’impresa Compensazione Modalità
Contributi INPS ammessa Entratel / Fisconline
Premi INAIL ammessa Entratel / Fisconline
Ritenute alla fonte limitata controlli preventivi AE

In conclusione, le imprese possono tirare un sospiro di sollievo: la possibilità di bilanciare i crediti d’imposta con i debiti contributivi rimane un pilastro della gestione fiscale ordinaria, a patto di seguire rigorosamente le procedure di invio telematico richieste dall’Agenzia delle Entrate e dai relativi enti previdenziali.