Fonte: Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 10 aprile 2025, n. 25 – ha fornito dei chiarimenti in merito all’ulteriore plafond di deducibilità (pari alla differenza tra l’importo dei contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e l’importo massimo annualmente deducibile di € 5.164,57), ex art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- i 5 anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo dell’ulteriore plafond di deducibilità, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di “prima occupazione”. Va preso quindi in considerazione l’anno in cui il lavoratore ha iniziato la prima occupazione, non rilevando invece il fatto che l’iscrizione alla previdenza complementare sia precedente;
- ai fini della determinazione dell’ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti (nel caso di specie dal 2009 al 2018), non sussistendo, in tale arco temporale, anche il presupposto della condizione di ”lavoratore di prima occupazione”.